|
La Finanziaria 2010 (articolo 2, commi 229 e 230) ha riaperto i termini per la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola. Oggetto di rivalutazione possono essere i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010.
Il provvedimento interessa chi vuole vendere un terreno edificabile o possiede un terreno edificabile che prevede, in futuro, di vendere, soprattutto se è stato acquistato molto tempo prima come terreno agricolo.
In caso di vendita, infatti, la plusvalenza risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto è tassata, a seconda dei casi, con le aliquote ordinarie previste per le imposte sui redditi o a tassazione separata. Ciò comporta un onere fiscale più gravoso rispetto all’imposta sostitutiva, pari al 4% del valore del terreno al primo gennaio 2010 (valore periziato), dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni.
In base alle disposizioni di cui all’articolo 7 citato, sono interessati alla rivalutazione i soggetti che possiedono terreni al di fuori del regime di impresa. Si tratta di:
• persone fisiche, per le operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;
• società semplici e società e associazioni a esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR (ad esempio, società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali);
• enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata. |