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• “Incumulabilità della detrazione per gli interventi di riqualificazione degli immobili”.
• “Lavoro all’estero e retribuzioni convenzionali”.
• “Il reddito da locazione è dichiarato da chi ha il diritto reale sull’immobile”.
Incumulabilità della detrazione per gli interventi di riqualificazione degli immobili
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico deve scegliere se beneficiare della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi.
L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, prevede, infatti, che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.
Vedi Nota informativa Caf Acli
Lavoro all’estero e retribuzioni convenzionali
In deroga alle regole di determinazione analitica della base imponibile stabilite dai primi otto commi dell'articolo 51 del TUIR, il comma 8-bis dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale.
In questi casi, pertanto, per quantificare il reddito imponibile non si tiene conto delle retribuzioni effettivamente corrisposte, né di eventuali benefit riconosciuti, in quanto tutto è ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale.
Vedi Nota informativa Caf Acli
Il reddito da locazione è dichiarato da chi ha il diritto reale sull’immobile
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso.
Il comodato d’uso, disciplinato dal Codice Civile (artt. 1803 e ss. c.c.), è un contratto ad effetti “obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un “altro diritto reale” che resta, quindi, in capo al proprietario.
Vedi Nota informativa Caf Acli |