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Informative fiscali CAF Acli Trento
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  • “Periodo di lavoro per il quale spettano le relative detrazioni”.
    “Omessa o incompleta presentazione del modulo RW da parte di dipendenti pubblici e privati”.
    “Proroga della detassazione dei premi di produttività”.
    “La rinegoziazione del mutuo e il conto di finanziamento accessorio”.

Periodo di lavoro per il quale spettano le relative detrazioni.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione. In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007, confermando i chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n. 3 del 9 gennaio 1998, precisa che i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta.
Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

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Omessa o incompleta presentazione del modulo RW da parte di dipendenti pubblici e privati.

Il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, impone alcuni obblighi a carico delle persone fisiche residenti in Italia in relazione ad operazioni transfrontaliere e ad investimenti detenuti all’estero. Gli adempimenti più ricorrenti sono:

- indicazione, nella dichiarazione dei redditi, nell’apposito modulo RW (Sez. II), degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, detenuti al termine del periodo d’imposta per un ammontare superiore a euro 10.000,00, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- indicazione nel medesimo modulo RW (Sez. III) dei trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato tali investimenti ed attività finanziarie.

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Proroga della detassazione dei premi di produttività.

L'articolo 2, commi 156, lettera b) e 157, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilità di assoggettare ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in relazione “a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”
Beneficiari di questo provvedimento sono i dipendenti del settore privato, con qualsiasi tipo di contratto. Rientrano nel settore privato anche le aziende costituite a prevalente (o totale) capitale pubblico per la gestione di servizi di utilità pubblica dal momento che esse conservano una identità giuridica di natura privata.

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La rinegoziazione del mutuo e il conto di finanziamento accessorio.

Tra le varie possibilità che il sistema bancario ha offerto ai propri clienti per la rinegoziazione dei contratti di mutuo c’è anche quella che deriva dall’art. 3 del Decreto Legge n.93 del 27 maggio 2008.
Questa possibilità, che costituisce un diritto esercitatile dai clienti, anche in ritardo nei pagamenti, titolari di un mutuo e rata variabile per l’intera durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, prima del 29 maggio 2008, e destinati all’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale è stata resa operativa dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.

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