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Le domande si potranno fare dal 1 ottobre 2009, con erogazioni un mese dopo come previsto dalla delibera n° 2216 del 11/9/2009.Il reddito di garanzia intende dare attuazione a quanto si legge nell'articolo 1 della disciplina di questo intervento che fa riferimento alla legge provinciale 13 del 2007 sulle politiche sociali in provincia di Trento nonché sulle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2009. Ovvero: "Per assicurare a tutti i nuclei familiari il raggiungimento di un reddito di garanzia per il soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia concede a chi ne ha i requisiti, un sostegno economico". Un particolare importante: l’indicatore usato per accedere e determinare l’intervento è l’ICEF.
Ecco, nei dettagli, quanto deciso dalla Giunta provinciale.
Sono previste due forme di accesso al reddito di garanzia. Da una parte un intervento a prima erogazione automatica, dall'altra un intervento subordinato al vaglio preventivo dei servizi sociali.
1) INTERVENTO A PRIMA EROGAZIONE AUTOMATICA
DESTINATARI
nuclei familiari nei quali è presente almeno un soggetto che:
- lavora
- ha perso il lavoro da meno di 24 mesi ed è in grado di riassumere un ruolo lavorativo - è in cerca di prima occupazione da meno 12 mesi a seguito di fuoriuscita dal nucleo di altro componente produttore di reddito da lavoro negli ultimi 24 mesi
- inoltre i nuclei familiari composti esclusivamente da persone oltre i 60 anni, se donne e oltre i 65 anni, se uomini
REQUISITI:
- residenza in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda con riferimento anche ad uno solo dei componenti
- ICEF inferiore a 0,13, determinato secondo le modalità previste (ICEF attualizzato)
- sottoscrizione di un impegno alla ricerca attiva di un lavoro e dichiarazione di disponibilità immediata all’accettazione di un impiego (per tutti i componenti che non lavorano, pur essendo in grado di farlo, con alcune eccezioni previste)
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ IMMEDIATA ALL’ACCETTAZIONE DI UN IMPIEGO:
- soggetti (al massimo uno per nucleo) che hanno la cura diretta e continuativa di un componente del nucleo o affine o familiare entro II grado e che ha bisogno di assistenza continuativa (con indennità di accompagnamento);
- studenti nel corso legale di studi e universitari con borsa di studio (compresi dottorati);
- persone impegnate nel servizio civile volontario
MISURA DEL BENEFICIO ECONOMICO
la misura mensile dell’intervento di sostegno economico è data dalla trasformazione in reddito, diviso per 12, della differenza tra l’ICEF corrispondente all’ammontare del reddito di garanzia (0,13) e l’ICEF accertato del nucleo in sede di accesso, rapportato al numero di componenti il nucleo familiare in base alla scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF (i componenti adulti sono conteggiati solo se aventi residenza in Trentino da almeno tre anni).
reddito di garanzia mensile = [(0,13 – ICEF nucleo per accesso)*50.000*s.eq. nella quale i componenti adulti del nucleo sono conteggiati solo se aventi residenza in trentino da più di tre anni] / 12
Esempi:
- nucleo di due persone adulte (aventi entrambe residenza triennale) che ha ICEF 0,10 percepisce mensilmente € 195
- nucleo di due persone adulte (una sola delle quali ha residenza triennale) che ha in sede di accesso ICEF 0,10 percepisce mensilmente € 125
+ ulteriore somma a titolo di contributo sull’eventuale canone di locazione, se il nucleo familiare non è già beneficiario di provvidenze ex legge provinciale 15 del 2005 (alloggio pubblico o contributo integrativo al canone di locazione); la somma spettante a tale titolo è diversificata in base al numero di componenti il nucleo familiare (minimo € 205 / massimo € 405)
DURATA DELL’INTERVENTO
Mesi 4.
DECORRENZA DELL’INTERVENTO
L’intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (trasmessa in via telematica a cura dei PATRONATI e degli sportelli periferici della Provincia).
L’erogazione è effettuata dall’APAPI in rate mensili.
RINNOVO DELL’INTERVENTO
Il rinnovo dell’intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
- verifica del perdurare dello stato di bisogno economico (ICEF come definito in allegato);
- per quanto riguarda i soggetti in grado di assumere/riassumere un ruolo lavorativo, verifica in stretta connessione con i Centri per l’Impiego del mantenimento della disponibilità immediata all’accettazione di un impiego
Il rinnovo può avvenire al massimo tre volte nei due anni decorrenti dalla prima concessione (massimo 16 mesi su 24). Tale limite non sussiste nei seguenti casi:
- nuclei nei quali tutti i componenti idonei svolgono attività lavorativa (salvo deroghe alla ricerca attiva di un lavoro);
- nuclei già visti dal servizio sociale, che ha attestato la non sussistenza di problematiche socio-assistenziali.
2) INTERVENTO AD EROGAZIONE SUBORDINATA A VAGLIO PREVENTIVO SERVIZI SOCIALI DESTINATARI
- nuclei familiari che non hanno le condizioni che danno titolo all'erogazione automatica del reddito di garanzia
REQUISITI:
- residenza in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda con riferimento anche ad uno solo dei componenti
- ICEF inferiore a 0,13
- preventiva verifica del servizio sociale territorialmente competente, che nel caso vengano riscontrate problematiche sociali complesse, predispone un progetto individualizzato al quale il soggetto richiedente deve aderire, ovvero nel caso sussista unicamente il bisogno economico, indirizza il nucleo all'automatismo, con idonee certificazioni
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
- uguale ai casi in cui è previsto l’automatismo attraverso l’APAPI, fatta salva la possibilità di escludere dal computo taluni componenti (ad esempio chi ha rifiutato un’offerta di lavoro)
NB: per gli utenti con difficoltà nella gestione del proprio patrimonio, esiste la possibilità di sostituire - totalmente o parzialmente- l’erogazione monetaria con forme alternative di sostegno economico (ad esempio l'apertura di credito presso negozi di generi alimentari)
DURATA DELL’INTERVENTO
Determinata nel progetto individualizzato e comunque non eccedente i 6 mesi per i soggetti idonei ad assumere/riassumere un ruolo lavorativo e i mesi 12 per i soggetti non idonei.
DECORRENZA DELL’INTERVENTO
L’intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L’erogazione è effettuata mensilmente dall’ente gestore.
RINNOVO DELL’INTERVENTO
Il rinnovo dell’intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
- verifica del perdurare dello stato di bisogno economico (ICEF come definito in allegato);
- verifica dell’impegno del beneficiario nel rispettare il progetto individualizzato;
- per quanto riguarda i soggetti in grado di assumere/riassumere un ruolo lavorativo, verifica in stretta connessione con i Centri per l’Impiego del mantenimento della disponibilità immediata all’accettazione di un impiego.
Il rinnovo non è subordinato a limiti temporali.
Si passa dall'intervento automatico a quello subordinato al vaglio dei servizi sociali qualora:
- il nucleo familiare chieda il rinnovo indipendentemente dai limiti temporali sopra descritti;
- nel corso delle verifiche sulle domande di rinnovo presentate emerga che i componenti del nucleo familiare hanno maturato le condizioni che richiedono il vaglio dei servizi medesimi;
- uno dei componenti il nucleo impegnato nella ricerca attiva di un impiego rifiuta un’offerta di lavoro ovvero non si presenta alle convocazioni del centro per l’impiego.
Vedi disciplina dell’intervento
Vedi valutazione della condizione economica. |