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Acconto IRAP novembre 2010
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Ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446 il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 è dovuto:

• per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, nella misura pari al 99 per cento dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;

• per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

In base all’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l’acconto va versato in due rate:

– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione.
Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;

la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2010 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446, i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 10-bis) del D.Lgs. n. 446 sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’erogazione delle retribuzioni e dei compensi in un importo pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 16, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a 10,33 euro, l’obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.

Non sono obbligati al versamento dell’acconto i produttori agricoli che nel 2009 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l’esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell’anno 2009 il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto non rientrano nel regime di esonero per l’anno 2010.

Nota: Per maggiori informazioni sull’ IRAP abbiamo inserito un allegato dell’Agenzia Entrate contenente le “Istruzioni per la compilazione Modello Irap 2010 (con le modifiche apportate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 10/05/2010).

Vedi fascicolo IRAP 2010

 
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