730/2012: Cosa c’è di nuovo
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Cosa c’è di nuovo
Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2012 relativo ai redditi dell’anno 2011 sono:
l’introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale (quadro B - sezione I e II);
la previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro B sez. I);
la proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5);
la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro C - rigo C14);
l’eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (“decreto sviluppo”, entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro E - sezione III-B).
la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E - righi da E61 a E63);
l’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto IRPEF è dovuto nella misura dell’82 per cento anziché del 99 per cento);
il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto cedolare secca per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell’85 per cento). |
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