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Lunedì 04 Ottobre 2010 |
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L'Agenzia delle Entrate, ha reso noto che sarà il datore di lavoro a dover indicare nel CUD 2011 le somme erogate nel 2008 e/o nel 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10%, consentendo al dipendente di recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011 (Modello 730/2011 o Modello Unico 2011); il datore di lavoro dovrà riportare nel CUD 2011 anche gli importi che eventualmente ha già certificato al dipendente a seguito delle indicazioni fornite con la richiamata risoluzione n. 83/10.
Alla luce di quanto sopra, quindi, non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa o un'istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta versata.
Vedi Circolare 47/E – 27 settembre 2010
Vedi Circolare 48/E – 27 settembre 2010 |